Statuto

COLLEGIO  LIBERI  PROFERSSIONISTI  della  SOCIETA’  ITALIANA  DI  CHIRURGIA  PLASTICA,  RICOSTRUTTIVA  ED  ESTETICA

ATTO  COSTITUTIVO

Il Collegio dei Liberi Professionisti della Sicpre (CLPS), nel rispetto dello Statuto Societario, si costituisce come libera associazione senza scopo di lucro di Soci Sicpre (Ordinari ed Aderenti) che operino come Libero Professionisti nell’ambito della Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica.

Il CLPS rappresenta in ambito Sicpre, nel rispetto del suo statuto, l’organo di riferimento dei Chirurghi Plastici Liberi Professionisti, con la finalità

-       di favorirne l’aggregazione

-       di promuovere lo sviluppo scientifico, metodologico e tecnologico della Chirurgia Plastica esperibile in ambito privato, con particolare riferimento alla Chirurgia Estetica, disciplina che non prevede l’assistenza del Servizio Sanitario Nazionale.

-       di individuare le problematiche peculiari dell’esercizio della Libera Professione, per proporre ed assumere funzioni e strategie operative atte a  tutelare il prestigio e gli interessi professionali di tutti i membri del Collegio

CRITERI  DI  AMMISSIONE

Possono essere ammessi, come membri del CLPS tutti i soci Sicpre (Aderenti, Ordinari, Corrispondenti, Onorari, Seniores) che operino nell’ambito della chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica in regime esclusivo di libera professione.

I Soci Sicpre che esercitino la libera professione e per i quali sussistano rapporti di dipendenza da strutture od Enti pubblici Ospedalieri od Universitari possono essere ammessi come membri del CLPS in seguito a richiesta inoltrata dal Delegato della Regione di appartenenza, domanda che dovrà essere sottoposta a vaglio ed approvazione da parte del Coordinatore e dei suoi Vice.

In ogni caso il membro del CLPS non può appartenere a nessun titolo ad altro Collegio (Ospedalieri, Universitari) in seno alla Sicpre.

ORGANI  DEL  CLP

Organi del CLPS sono:

-       L’Assemblea

-       Il Coordinatore

-       I due Vice-Coordinatori con competenze per l’Italia del Nord (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna)  e per l’Italia del Centro-Sud (Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna).

-       I Delegati Regionali

-       Il Consiglio Direttivo: è formato dal Coordinatore, dai due Vice-Coordinatori e da ogni membro del CLPS che rivesta cariche sociali della Sicpre.

Assemblea del CLPS

Assemblea Ordinaria – viene convocata una volta l’anno in occasione del Congresso Sicpre, validamente costituita in un’unica convocazione qualunque sia il numero dei membri presenti.

Assemblea Straordinaria – viene convocata su richiesta del Coordinatore o dei due Vice-Coordinatori o a richiesta di almeno un terzo dei Delegati Regionali

Ciascun membro con diritto di voto, sia nell’assemblea ordinaria, sia in quella straordinaria può farsi rappresentare per delega. Ciascun membro del CLPS fisicamente presente può rappresentare in delega un altro membro. La presidenza dell’assemblea ordinaria e straordinaria è assunta dal Coordinatore o da uno dei suoi Vice in caso di assenza o di impedimento.

La funzione di segretario dell’assemblea ordinaria o straordinaria può essere assunta da uno qualsiasi dei membri presenti, con la funzione di redigere un verbale ufficiale dell’evento che verrà consegnato ai Vice Coordinatori ed al Coordinatore. Quest’ultimo dovrà provvedere a farne pervenire una sintesi a tutti i membri del CLPS entro e non oltre il termine di giorni 15 dal termine dell’assemblea stessa per e-mail.

Coordinatore

Viene eletto dall’assemblea ordinaria, dura in carica due anni e può essere immediatamente rieleggibile una sola volta. A tale carica viene eletto il membro che otterrà il maggior numero di voti. In caso di dimissione gli subentrerà il Vice-Coordinatore che fra i due avrà ottenuto il maggior numero di voti. Il Coordinatore convoca e presiede le assemblee ordinarie e straordinarie e cura l’attuazione delle deliberazioni dell’assemblea. Può conferire incarichi specifici ai singoli Delegati regionali o ai membri ed attribuire loro deleghe per il compimento di singoli atti.

Vice-Coordinatore

Viene eletto dall’assemblea ordinaria, dura in carica due anni e può essere immediatamente rieleggibile una sola volta. Per ciascuna area nazionale di competenza (Nord, Centro Sud), è eletto il membro che ottiene il maggior numero di voti. In caso di dimissioni subentra il primo dei non eletti. Coadiuva le funzioni del Coordinatore, specificamente per quanto riguarda l’ambito territoriale di sua competenza. Propone l’istituzione dell’assemblea straordinaria con approvazione del Coordinatore. Assegna compiti e funzioni ai Delegati Regionali del suo ambito territoriale per i quali deve rappresentare il riferimento per la raccolta di istanze, problematiche e proposte di cui riferisce al Coordinatore.

Criteri di votazione

Per il Coordinatore, per i Vice-Coordinatori e per i rappresentanti CLPS candidati agli organi sociali Sicpre, la votazione dovrà avvenire su schede a scrutinio segreto. Su ciascuna scheda potrà essere espresso un solo nominativo per ognuna delle cariche. Sono ammessi i voti per delega nella misura massima di una delega per ciascun membro del CLPS.

Diritto di voto ed eleggibilità a cariche del CLPS

Diritto di voto

Hanno diritto di voto in seno al CLPS solo i membri che esercitino esclusivamente la propria attività come Libero Professionisti.

Eleggibilità

Sono eleggibili alle cariche ufficiali del CLPS tutti i membri con diritto di voto che non ricoprano cariche ufficiali nel Consiglio Direttivo della SICPRE. L’elezione nel Consiglio Direttivo della SICPRE determina la decadenza di qualsiasi incarico ufficiale in seno al CLPS.

Delegati Regionali

La carica di Delegato Regionale può essere assegnata o attribuita a quei membri del CLPS che proporranno la propria candidatura in seno all’Assemblea Ordinaria. Tale candidatura deve essere suffragata dalla maggioranza dei membri del CLPS provenienti dall’area regionale di pertinenza del candidato; in caso di dubbio indicato dal Consiglio Direttivo.

Il Delegato Regionale dura in carica due anni ed è immediatamente rieleggibile. Ha funzione di riferimento per la raccolta di istanze avanzate dai membri della regione o del raggruppamento regionale di riferimento e riferisce al Vice-Coordinatore della propria area geografica di riferimento.

Ogni Regione dovrà essere rappresentata da un Delegato Regionale:

L’insieme costituito dal Coordinatore Nazionale ed i Vice-Coordinatori dovrà riunirsi almeno due volte l’anno.

I contenuti del presente Atto Costitutivo potranno essere variati su approvazione della maggioranza dei membri dell’assemblea straordinaria.